La Corte d’Appello di Torino ha emesso una significativa pronuncia in materia di licenziamento disciplinare nel settore dell’istruzione pubblica, affermando un principio fondamentale in tema di recidiva e potere disciplinare del datore di lavoro.
Il caso riguarda una dirigente scolastica che aveva subito tre precedenti sanzioni disciplinari: due sospensioni dal servizio di sei mesi ciascuna e una sanzione pecuniaria di 500 euro. Successivamente, l’amministrazione aveva avviato un nuovo procedimento disciplinare, non per contestare nuovi fatti ma per rivalutare i comportamenti già sanzionati, qualificandoli come “gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento” e contestando la recidiva plurima nel biennio. Questo nuovo procedimento si era concluso con il licenziamento con preavviso.
La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento, evidenziando come la recidiva debba essere contestata unitamente a un nuovo comportamento illecito e non possa costituire oggetto di un autonomo procedimento disciplinare basato su fatti già sanzionati. La decisione sottolinea il principio del ne bis in idem in ambito disciplinare e la necessaria tutela del diritto di difesa del lavoratore.
➡️RICHIEDI UNA CONSULENZA⬅️ Contatta l’Avv. Cosimo Montinaro – E-mail: segreteria@studiomontinaro.it
Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- SCARICA LA SENTENZA ⬇️
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda prende avvio da una serie di provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti di una dirigente scolastica nell’arco di un biennio.
Il primo provvedimento, datato 25 ottobre 2021, aveva comportato una sospensione dal servizio per sei mesi ai sensi dell’art. 28, comma 7, lett. g) del CCNL 2016/2018 ex Area V..
A distanza di poco più di un mese, il 6 dicembre 2021, era stata irrogata una seconda sanzione della medesima natura e durata, sempre in base alla stessa disposizione contrattuale.
Successivamente, il 19 settembre 2022, era stata comminata una sanzione pecuniaria di 500 euro, ai sensi dell’art. 28, comma 3, lett. d) del medesimo CCNL.
Quest’ultima sanzione era stata irrogata per la violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’amministrazione di essere stati rinviati a giudizio o di avere avuto conoscenza dell’esercizio dell’azione penale nei propri confronti.
Il quadro si complica quando, il 27 settembre 2022, l’amministrazione avvia un nuovo procedimento disciplinare. Tuttavia, questo procedimento non contestava nuovi comportamenti illeciti, ma si limitava a riesaminare i fatti già oggetto delle precedenti sanzioni, qualificandoli come “gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento” ai sensi dell’art. 55 quater lett. f-bis del d.lgs. 165/2001 e contestando la recidiva plurima nel biennio prevista dall’art. 28, comma 8, n. 1, lett. b) del CCNL.
Tale procedimento si concludeva il 3 novembre 2022 con l’irrogazione del licenziamento con preavviso di 12 mesi.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento si articola su diversi livelli, intrecciando disposizioni di legge e contrattuali.
Il d.lgs. 165/2001, all’art. 55 quater lett. f-bis, prevede il licenziamento disciplinare in caso di “gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento“.
La disciplina contrattuale, contenuta nel CCNL 2016/2018 ex Area V, stabilisce all’art. 28 una gradazione delle sanzioni disciplinari, prevedendo al comma 3 lett. d) la sanzione pecuniaria per la violazione dell’obbligo di comunicazione del rinvio a giudizio, e al comma 7 lett. g) la sospensione dal servizio per violazioni più gravi.
Di particolare rilevanza è il comma 8 n. 1 lett. b) che disciplina la recidiva plurima nel biennio come presupposto per il licenziamento con preavviso.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo cui la recidiva deve essere contestata unitamente a un nuovo illecito disciplinare e non può costituire oggetto di un autonomo procedimento.
Questo orientamento emerge chiaramente in diverse pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza n. 7391/1991, che ha stabilito come il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare, non possa esercitarlo una seconda volta per gli stessi fatti, potendo solo tenerne conto ai fini della recidiva in caso di nuove infrazioni.
Tale principio è stato ribadito in pronunce più recenti, come la sentenza n. 17912/2016, che ha confermato come l’irrogazione di una sanzione conservativa comporti la consumazione definitiva del potere disciplinare per quei fatti.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Corte d’Appello di Torino ha accolto il ricorso della dirigente scolastica, annullando il licenziamento per diverse ragioni giuridiche di fondamentale importanza.