Risarcimento danni da vaccino antipolio: sentenza Tribunale di Lecce 2022

Risarcimento danni da vaccino antipolio: sentenza Tribunale di Lecce 2022

Nel 2022, il Tribunale di Lecce ha emesso una sentenza che ha fatto discutere in materia di risarcimento danni da vaccino. Un caso emblematico che ha suscitato molte riflessioni sulle difficoltà probatorie connesse al riconoscimento del nesso causale tra somministrazione del vaccino e insorgenza di patologie gravi. Una vicenda dolorosa che ha coinvolto una famiglia costretta a portare avanti un’estenuante battaglia legale per vedere riconosciuti i propri diritti. Ma quali sono stati gli aspetti cruciali esaminati dai giudici? E quali le implicazioni per il futuro? Scopriamolo insieme in questo approfondimento…

INDICE

  1. ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
  2. NORMATIVA E PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI APPLICATI
  3. DECISIONE DEL CASO E ANALISI DELLA SENTENZA
  4. MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
  5. IMPLICAZIONI PRATICHE DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

La vicenda trae origine dalla somministrazione dei vaccini antipolio e antidifterite effettuata nel maggio e giugno 1987 ad una bambina di pochi mesi. Secondo quanto lamentato dai genitori, poco dopo le vaccinazioni la piccola avrebbe iniziato a manifestare tremore, fenomeni convulsivi e un grave ritardo nello sviluppo psicomotorio. Una condizione che, negli anni successivi, si sarebbe ulteriormente aggravata fino a sfociare nell’insorgenza dell’epilessia e, infine, nel decesso della giovane donna avvenuto nel 2010.

Convinti dell’esistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e l’irreversibile compromissione delle condizioni di salute della figlia, i genitori hanno quindi intrapreso una lunga battaglia legale finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, sia in via ereditaria che iure proprio.

NORMATIVA E PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI APPLICATI

Nel dirimere la complessa questione, il Tribunale di Lecce ha dovuto confrontarsi con una corposa giurisprudenza in materia di danni da vaccinazioni, a partire dai fondamentali principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 576/2008. Questo leading case ha chiarito che, nelle ipotesi di danni causati da emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati infetti, il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., decorrente non dal momento dell’emotrasfusione o della somministrazione, bensì “da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo“.

Un orientamento successivamente esteso anche ai casi di danni da vaccinazioni con la sentenza 28464/2013, con la precisazione che la prescrizione decorre al massimo dalla data di presentazione della domanda di indennizzo ex l. 210/1992, fermo restando che il giudice può accertare un momento anteriore di intervenuta consapevolezza del danno (Cass. 27757/2017).

Altra questione cruciale affrontata dalla giurisprudenza di legittimità è quella dell’efficacia vincolante, nel processo civile di risarcimento, dell’accertamento svolto dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) ex art. 4 l. 210/1992 in sede di riconoscimento dell’indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie. Un’efficacia riconosciuta in quanto la CMO è organo statale e il suo accertamento è imputabile al Ministero della Salute (Cass. 15734/2018 e 34885/2021).

Dunque, una solida e stratificata giurisprudenza che ha fornito coordinate fondamentali per la risoluzione della controversia.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI DELLA SENTENZA

Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Tribunale di Lecce ha preliminarmente dichiarato prescritta l’azione risarcitoria iure hereditatis proposta dai genitori della giovane donna deceduta, rilevando che gli stessi erano effettivamente consapevoli del grave danno subito dalla figlia già dal marzo 2004. Una consapevolezza attestata da una comunicazione dell’epoca, che ha quindi fatto decorrere da quella data il termine quinquennale di prescrizione.

Diversa sorte ha invece avuto la domanda dei genitori iure proprio, in relazione alla quale è stata ritenuta applicabile la prescrizione decennale prevista per l’omicidio colposo, in forza del consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. 20882/2018).

Sul piano del merito, il Tribunale salentino si è trovato innanzi a una singolare divergenza tra la consulenza tecnica d’ufficio, che aveva escluso il nesso eziologico tra le vaccinazioni somministrate e l’insorgenza dell’epilessia, e l’accertamento svolto dalla CMO presso l’ASL, che invece tale nesso aveva riconosciuto.

Facendo perno sull’efficacia vincolante del giudizio della Commissione Medica per il Ministero della Salute, il Tribunale ha quindi ritenuto provata la responsabilità di quest’ultimo ed emanato una sentenza di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito dai genitori per la perdita del rapporto parentale, liquidato nell’importo di 90.000 euro per ciascuno.

Diversamente, l’azione è stata rigettata nei confronti della Gestione Liquidatoria ex USL di Poggiardo, priva di analoga vincolatività rispetto all’accertamento della CMO e assistita dalle risultanze negative della consulenza tecnica d’ufficio.

Una decisione che ha avuto il pregio di fare chiarezza su un aspetto dirimente edi particolare delicatezza in questo genere di controversie, offrendo un orientamento destinato a riverberarsi sulla futura prassi giudiziaria.

MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA

In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero della salute, l’accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l’indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l’accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero” (Tribunale di Lecce, 2022)

IMPLICAZIONI PRATICHE DELLA SENTENZA

La pronuncia del Tribunale di Lecce del 2022 appare destinata ad avere importanti ricadute nella prassi giudiziaria in materia di danni da vaccinazioni. Valorizzando l’efficacia vincolante degli accertamenti della Commissione Medica ex l. 210/1992, la sentenza finisce per attribuire un ruolo preminente a tale organo nell’individuazione del nesso causale rispetto alle risultanze di consulenze tecniche d’ufficio o di parte eventualmente contrarie.

Per ricevere maggiori informazioni sulla sentenza o per assistenza legale, contatta l’Avv. Cosimo Montinaro – 0832/1827251 e-mail segreteria@studiomontinaro.it.

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Avv. Cosimo Montinaro


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