La mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice: analisi approfondita dell’articolo 388 del codice penale.
L’articolo 388 del codice penale italiano, dedicato alla “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice“, costituisce un importante strumento legale volto a sanzionare coloro che cercano di eludere gli obblighi imposti dalle autorità giudiziarie. In questa disamina approfondita, esploreremo le diverse disposizioni di questo articolo, focalizzandoci sulle condotte rilevanti dal punto di vista penale, le situazioni particolari, i responsabili coinvolti, le conseguenti sanzioni e altro ancora.
Art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).
Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorita’ giudiziaria, o dei quali e’ in corso l’accertamento dinanzi all’autorita’ giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e’ punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta’, del possesso o del credito.
((La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprieta’ industriale.
E’ altresi’ punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprieta’ industriale, viola il relativo ordine.))
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta’ sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto e’ commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto e’ commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio e’ punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al ((settimo comma)) si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della societa’ debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole e’ punito a querela della persona offesa.
Condizioni Rilevanti per il Reato (Art. 388 CP)
L’articolo 388 del codice penale si suddivide in varie circostanze rilevanti ai fini penali. Il primo comma punisce chi, al fine di eludere gli obblighi derivanti da una decisione giudiziaria, mette in atto comportamenti fraudolenti o simulati. Il secondo comma, invece, si applica a coloro che violano un’ordinanza di protezione o altri provvedimenti in ambito civile, amministrativo o contabile. Inoltre, si punisce anche l’omissione nell’eseguire un tale provvedimento.
Situazioni Particolari (Art. 388 CP)
I commi tre e quattro tutelano specificamente la proprietà industriale. Il terzo comma riguarda chi evade misure inibitorie o correttive, mentre il quarto comma sanziona la violazione del dovere di riservatezza in materia di proprietà industriale.
Responsabilità dei Custodi e Debitori (Art. 388 CP)
I commi cinque, sei, sette e otto si concentrano sulle responsabilità dei custodi e dei debitori. Il quinto comma affronta la questione del pignoramento o del sequestro giudiziario, punendo chi compie atti che impediscono o danneggiano una cosa sottoposta a tali provvedimenti, con una sanzione più severa nel caso in cui il responsabile sia il custode. I commi successivi colpiscono il custode per l’omissione di doveri d’ufficio e per il rifiuto, l’omissione o il ritardo nell’esecuzione. Infine, l’ottavo comma sanziona il debitore o il responsabile societario che, invitato dall’ufficiale giudiziario, omette di rispondere o fornisce informazioni false sulle proprietà pignorabili.
Elemento Soggettivo e Condotta Elusiva (Art. 388 CP)
Per configurare il reato, è necessario un preciso elemento soggettivo, come il dolo nei confronti di atti fraudolenti o simulati, compiuti con l’intenzione di eludere l’esecuzione di un provvedimento giudiziario.
Procedibilità del Reato e Prescrizione (Art. 388 CP)
Il reato è procedibile solo su querela della parte lesa e prescrive dopo sei anni dalla commissione senza una sentenza definitiva.
Conclusioni
L’articolo 388 del codice penale italiano rappresenta un importante strumento per garantire l’efficacia delle decisioni giudiziarie, proteggendo l’integrità del sistema legale. Le sue disposizioni riguardo alle diverse condotte penalmente rilevanti, alle situazioni particolari e alle sanzioni specifiche mirano a garantire il rispetto delle decisioni giudiziarie. Per ulteriori informazioni legali o assistenza, non esitate a contattare lo Studio Legale Montinaro.