Effetti della simulazione rispetto ai terzi

Effetti della simulazione rispetto ai terzi

La simulazione, nell’ambito dei rapporti contrattuali, può presentare intricati risvolti, specialmente quando si considera la sua rilevanza rispetto ai terzi, ossia coloro che non sono direttamente coinvolti nel contratto simulato. Affrontare questa questione richiede un’analisi approfondita delle disposizioni legislative vigenti.

Terzi interessati a dedurre la simulazione

Secondo l‘articolo 1415, comma 2, del Codice Civile, i terzi estranei al contratto simulato possono far accertare l’inefficacia della simulazione se ne sono pregiudicati. Ad esempio, i creditori di un soggetto simulato che ha alienato un bene potrebbero cercare di dichiarare la simulazione per aggredire il bene in questione. Analogamente, i discendenti del simulato alienante potrebbero agire per far accertare la simulazione se ritengono che questa nasconda una donazione lesiva dei loro diritti ereditari.

Diritti acquistati da terzi dal titolare apparente

La questione diventa più complessa quando si considerano i terzi che hanno acquisito diritti dal titolare apparente del bene simulato. Nonostante la simulazione renda l’atto originario inefficace, la legge protegge l’affidamento dei terzi di buona fede. L’articolo 1415, comma 1, stabilisce che la simulazione non può essere opposta ai terzi che hanno acquisito diritti in buona fede dal titolare apparente.

Principio della buona fede e onere della prova

La tutela della buona fede è centrale in queste situazioni. La legge presume la buona fede del terzo acquirente, e spetta a chi vuole opporre la simulazione dimostrare la mala fede del terzo. È importante notare che la buona fede deve essere presente al momento dell’acquisto, e la conoscenza successiva della simulazione non compromette la validità degli atti compiuti in buona fede.

Onere della prova e terzi a titolo gratuito

L’art. 1147 c.c. stabilisce il principio che la buona fede si presume, e l’onere della prova della mala fede ricade su chi vuole opporre la simulazione. Tale principio si applica sia a chi ha acquistato a titolo oneroso che a titolo gratuito, senza alcuna distinzione.

Pubblicità e trascrizione

Va notato che gli effetti della pubblicità, in particolare nei casi in cui la simulazione riguarda beni immobili e la domanda giudiziale è soggetta a trascrizione, influenzano l’opponibilità della simulazione ai terzi. Dopo la trascrizione nei pubblici registri immobiliari, la sentenza che dichiara la simulazione diventa opponibile a tutti coloro che hanno acquistato diritti in base ad atti trascritti successivamente.

Conclusione

In conclusione, la simulazione nei rapporti contrattuali non solo coinvolge le parti contraenti ma può avere impatti significativi sui diritti dei terzi. La tutela della buona fede e gli effetti della pubblicità sono aspetti cruciali per comprendere come la simulazione sia gestita giuridicamente rispetto ai terzi

Avv. Cosimo Montinaro

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