Assegnazione casa coniugale: revoca anche in assenza di modifica delle condizioni, ma solo per gravi motivi

Assegnazione casa coniugale: revoca anche in assenza di modifica delle condizioni, ma solo per gravi motivi

Introduzione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26142 del 23 agosto 2023, ha statuito che l’assegnazione della casa coniugale può essere revocata anche in assenza di una modifica delle condizioni che hanno giustificato la sua originaria concessione, qualora sussistano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione dell’assegnazione con l’interesse dei figli.

Questa sentenza rappresenta un importante precedente, in quanto apre a una maggiore flessibilità nell’applicazione dell’istituto dell’assegnazione della casa coniugale.

la decisione

La sentenza della Corte di Cassazione è stata pronunciata in un caso di separazione tra coniugi con figli minori. In sede di separazione, il Tribunale aveva attribuito l’assegnazione della casa coniugale alla madre, in quanto collocataria dei figli. In seguito, il padre dei minori aveva proposto ricorso in Cassazione, chiedendo la revoca dell’assegnazione, in quanto la madre aveva intrapreso una relazione extraconiugale con un uomo violento, che aveva messo a rischio la sicurezza dei figli.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del padre, affermando che l’assegnazione della casa coniugale è un provvedimento avente natura eccezionale, che può essere revocato anche in assenza di una modifica delle condizioni che hanno giustificato la sua originaria concessione, qualora sussistano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione dell’assegnazione con l’interesse dei figli.

In particolare, la Corte ha ritenuto che la convivenza della madre con un uomo violento, che aveva minacciato i figli, costituisse un grave motivo di pregiudizio per l’interesse dei minori. La Corte ha quindi concluso che la revoca dell’assegnazione della casa coniugale era necessaria per tutelare la sicurezza e il benessere dei figli.

Conclusione

La sentenza della Corte di Cassazione è importante per due motivi. In primo luogo, afferma che l’assegnazione della casa coniugale non è un diritto incondizionato del genitore collocatario, ma può essere revocata anche in assenza di una modifica delle condizioni che hanno giustificato la sua originaria concessione. In secondo luogo, stabilisce che la revoca dell’assegnazione può essere disposta anche per gravi motivi che non riguardano direttamente la situazione dei figli, ma che comunque possono compromettere il loro interesse.

Questa decisione è stata salutata con favore dai professionisti del diritto di famiglia, che ritengono che possa contribuire a garantire una maggiore tutela dell’interesse dei minori nei casi di separazione o divorzio dei genitori.

Avv. Cosimo Montinaro

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