Divorzio breve (6 mesi) anche in caso di separazione giudiziale trasformata in consensuale

Divorzio breve (6 mesi) anche in caso di separazione giudiziale trasformata in consensuale

Recentemente, una decisione del Tribunale di Milano ha affrontato una questione processuale interessante riguardante i tempi entro i quali una coppia può richiedere il divorzio nel caso in cui la separazione giudiziale venga trasformata in consensuale. Questa sentenza ha suscitato un dibattito sulla corretta interpretazione degli articoli di legge coinvolti.

Nel dettaglio, il marito aveva presentato ricorso innanzi al Tribunale onde ottenere la separazione giudiziale dalla moglie. Il Presidente del Tribunale di Milano aveva autorizzato la separazione, adottando i provvedimenti provvisori.

Successivamente i coniugi erano riusciti a raggiungere un accordo durante la fase istruttoria, ottenendo la separazione dopo aver precisato congiuntamente le conclusioni.

Trascorsi sei mesi dall’udienza presidenziale in cui il Tribunale aveva autorizzato i coniugi a vivere separatamente, la coppia aveva presentato ricorso congiunto per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il Tribunale di Milanoemetteva sentenza di accoglimento. Tuttavia, prima di arrivare a questa decisione, il tribunale aveva affrontato la questione processuale riguardante il termine semestrale per la richiesta di divorzio.

L’articolo 3, comma 1, n. 2), lett. b) della legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificato dalla legge n. 55/2015, stabilisce che il divorzio può essere richiesto se la separazione è durata ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale giudiziale e per sei mesi nel caso di separazione consensuale. Tuttavia, non è chiaro se, nel caso in cui la separazione giudiziale si trasformi in consensuale, il termine semestrale debba decorrere dall’udienza di trasformazione del rito (art. 711 c.p.c.) o dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (art. 708 c.p.c.).

Il Tribunale di Milano ha risolto la vicenda statuendo che il termine semestrale per richiedere il divorzio è quello decorrente dall’udienza presidenziale ex art. 708 c.p.c., anche quando la separazione sia stata successivamente definita in modo consensuale e formalizzata all’udienza ex art. 711 c.p.c.. Tanto, sulla scorta delle seguenti motivazioni:

  1. obiettivo di riduzione dei tempi: La modifica legislativa che ha introdotto il divorzio breve aveva come obiettivo la riduzione dei tempi necessari per ottenere il divorzio. Se il termine semestrale dovesse decorrere dall’udienza di trasformazione del rito, ciò potrebbe protrarre ulteriormente il processo, vanificando l’obiettivo di celerità.
  2. parità di trattamento: Una soluzione che farebbe decorrere il termine di sei mesi dall’udienza ex art. 711 c.p.c. creerebbe una disparità di trattamento tra coniugi separati in via contenziosa e quelli separati in via consensuale. Questo potrebbe andare contro i principi del giusto processo e della parità di trattamento sanciti dalla Costituzione.
  3. decorrenza dalla comparizione dei coniugi: La sentenza sottolinea che il termine per il divorzio dovrebbe sempre decorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, che autorizza la separazione. Anche nel caso di una separazione giudiziale trasformata in consensuale, gli effetti della separazione dovrebbero comunque iniziare dalla prima udienza.

In sintesi, la decisione del Tribunale di Milano ha fornito una chiara interpretazione sul calcolo dei termini per richiedere il divorzio in caso di separazione giudiziale successivamente trasformata in consensuale. Questa decisione si basa sull’obiettivo di rendere più efficiente e celere il processo di divorzio e di garantire una parità di trattamento tra le diverse situazioni dei coniugi coinvolti.

Avv. Cosimo Montinaro

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