L’adozione di maggiorenne: guida legale

L’adozione di maggiorenne: guida legale

L’adozione tradizionale, un processo finalizzato a conferire una discendenza secondo la legge civile a individui senza figli, è stata mantenuta solo per gli adulti. Questa pratica è governata dagli articoli 291 e successivi del codice civile (c.c.), che hanno subito numerose modifiche rispetto al testo originale del codice.

Limitazioni dell’Adozione Tradizionale

Nel testo originale, l’articolo 291 c.c. consentiva l’adozione esclusivamente a coloro che non avevano figli legittimi o legittimati. Tuttavia, questa restrizione rigida è stata eliminata dalla Corte costituzionale (sentenza del 19 maggio 1988, n. 557), che ha dichiarato illegittima la norma in quanto non consentiva l’adozione di un maggiorenne da parte di un genitore con figli legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti all’adozione. Rimane tuttavia vietata l’adozione da parte di chi ha figli minorenni o maggiorenni non consenzienti. Ciò ha creato una disparità di trattamento, poiché coloro che avevano figli naturali potevano adottare un maggiorenne anche senza il loro consenso. La Corte costituzionale è intervenuta nuovamente con la sentenza del 20 luglio 2004, n. 245, affermando l’illegittimità della disposizione in questione che non prevede l’adozione di maggiorenni in presenza di figli naturali dell’adottante minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. L’armonizzazione dello status dei figli, realizzata dalla L. n. 219/2012, conferma il superamento della distinzione tra figli “legittimi” e “naturali.

Ruolo del Consenso dei Figli dell’Adottante

La necessità del consenso dei figli dell’adottante è giustificata tradizionalmente dall’intento di prevenire che l’adozione venga strumentalizzata per eludere le norme sulla successione, in particolare per proteggere e preservare la quota di eredità.

Modalità e Criteri dell’Adozione

È possibile che una persona adotti da sola (se coniugata e non legalmente separata, è necessario il consenso del coniuge). Non è raro che l’adozione riguardi il figlio maggiorenne del coniuge dell’adottante, che desidera stabilire un legame familiare con il figlio del partner. In alternativa, una coppia di coniugi può adottare (l’art. 294, comma 2, c.c., esclude che una stessa persona possa essere adottata da soggetti non coniugati tra loro).

L’adottante deve avere almeno trentacinque anni e poiché questa forma di adozione è limitata ai maggiorenni, è ragionevole presumere che l’adottante abbia almeno trentasei anni. L’art. 291 c.c., comma 2, che permetteva l’adozione da parte di soggetti di trent’anni in circostanze eccezionali, è implicitamente abrogato.

Criteri di Età nell’Adozione

Non esiste un limite massimo di età per adottare o essere adottati (quindi, l’adozione di un sessantenne da parte di un ottantenne sarebbe legittima).

Condizioni e Divieti di Adozione

Chiunque può essere adottato, ad eccezione dei figli naturali dell’adottante (art. 293 c.c.). Questo divieto si spiega facilmente: se i figli sono stati riconosciuti, il divieto mira a evitare la sovrapposizione di status incompatibili. Nel caso in cui lo status di figlio naturale non sia stato costituito, il divieto si giustifica in base alla ricerca della verità. La norma impedisce anche l’adozione dei figli dell’adottante che non sono riconoscibili.

Effetti dell’Adozione e Cambiamenti Legislativi

La riforma della filiazione ha introdotto modifiche anche in questo caso. La L. n. 219/2012 ha sostituito la dicitura “figli naturali” con “figli nati fuori dal matrimonio“, mantenendo però la regola. Il D.Lgs. n. 154/2013 ha eliminato anche questa specificazione, quindi ora il testo del codice parla semplicemente di “figli“. Poiché i figli nati dal matrimonio hanno uno status certo, non ha senso prevedere un divieto di adozione per loro da parte dei genitori. Il divieto si applica solo ai figli non matrimoniali.

Procedura e Assenso nell’Adozione

Il divieto di adozione si applica se durante il procedimento il Tribunale scopre un rapporto di filiazione, anche se non legalmente riconosciuto, che impedisce l’adozione.

L’adozione richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando (art. 296 c.c.), nonché l’assenso dei genitori dell’adottando e del coniuge dell’adottante e dell’adottando (art. 297 c.c.).

Il Tribunale verifica se tutte le condizioni prescritte dalla legge sono state rispettate e se l’adozione è nell’interesse dell’adottando (art. 312 c.c.). Se le condizioni sono soddisfatte, pronuncia l’adozione con sentenza (art. 313 c.c.).

effetti dell’adozione di maggiorenne

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio (art. 299, comma 1, c.c.).

L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine e non diventa parente dei parenti dell’adottante (art. 300 c.c.).

L’adottato acquista nei confronti dell’adottante gli stessi diritti di successione che spetterebbero ai figli di quest’ultimo, il quale, invece, non acquista alcun diritto di successione nei confronti dell’adottato (art. 304 c.c.).

revoca dell’adozione di maggiorenne

L’adozione può essere revocata per indegnità quando l’adottato abbia attentato alla vita dell’adottante o del coniuge o dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni (art. 306 c.c.); l’adozione può essere revocata quando gli stessi fatti indicati siano stati posti in essere dall’adottante contro l’adottato o il coniuge, i discendenti o gli ascendenti di quest’ultimo (art. 307 c.c.).

Avv. Cosimo Montinaro

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